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1. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge devono essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett.A d.lgs. 111/95)
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto (ai sensi dell’art.6 del d.lgs. 111/95) che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui alle presenti Condizioni generali di contratto.

Ai sensi dell’art. 2, n. 1 del decreto legislativo n.111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CEE:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i “circuiti tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis)…. Che costituiscono parte significativa del “pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati è regolato oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire nel territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della legge 27/12/1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sopra citato Decreto Legislativo 111/95.

3. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- cambio di riferimento ai fini degli adempimenti valutari, giorno o valore.

4.PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su un apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui la Eracle Travels invierà relativa conferma, anche a mezzo telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero negli altri mezzi di comunicazione scritta, saranno forniti dalla Eracle Travels in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal d.lgs. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione o della richiesta dell’impegnativa dovrà essere versato il 75% del prezzo del pacchetto turistico. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima la data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa, tale da determinare da parte dell’agenzia intermediaria e/o Eracle Travels
La risoluzione di diritto.

6. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti fuori catalogo successivamente intervenuti Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo di carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici, quali imposte e tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti:
- tassi di cambio applicati ai pacchetti in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi e ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportato dalla scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

7. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
• aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
• modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico
complessivamente considerato e proposta dalla Eracle Travels dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra il consumatore ha alternativamente diritto:
• ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo qualora il secondo pacchetto turistico abbia
costo inferiore al primo;
• alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta del
rimborso. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dalla Eracle Travels si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verrà addebitato – al netto dell’acconto versato di cui art. 5 /1 comma – l’importo della penale nella misura indicata nella seguente tabella (oltre al costo individuale di gestione pratica):
- 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni prima della data di partenza del viaggio;
- 25% della quota di partecipazione dal 29° giorno al 15° giorno prima della data di partenza del viaggio;
- 50% della quota di partecipazione dal 14° al 4° giorno prima della data di partenza
del viaggio;
- 75% della quota di partecipazione dal 3° alla data di partenza del viaggio;
- nessun rimborso dopo tale termine.
Per tutte le partenze, nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti documenti personali per l’espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti le somme di cui sopra verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. Tali penalità vengono necessariamente applicate da parte dell’Operatore in quanto quest’ultimo ha assunto nei confronti dei vari fornitori di servizi delle obbligazioni che comportano notevoli perdite economiche in caso di annullamento anche parziale del numero dei partecipanti. Eventuali variazioni degli importi delle penali relativi a singoli prodotti sono evidenziate nelle pagine di riferimento degli stessi.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, la Eracle Travels comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostitutivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente art. 7). Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti previsto nel Catalogo o nel programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del precedente art. 7) la Eracle Travels (ex art. 1469 bis n.5 C.C.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore tramite l’agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
La Eracle Travels , qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura paria tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dalla Eracle Travels venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l’Organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che l’organizzatore ne sia informato per iscritto con almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata di partenza del viaggio, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario, il sostituto soddisfi tutte le condizione per la fruizione dei servizi (ex art. 10 d lgs. 111/95) e in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari.
Il soggetto subentrato rimborsi alla Eracle Travels , tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente e il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché di altri eventuali importi a debito. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto.
La Eracle Travels , non sarà pertanto responsabile dell’eventuale accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori dei servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dalla Eracle Travels alle parti interessate prima della partenza.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al “pacchetto turistico”. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sovra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione quei particolari desiderati che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo o in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, la Eracle Travels si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13. REGIME DI RESPONSABILITA’
L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultime nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio ma è responsabile esclusivamente dalle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previste dalle leggi o convenzioni sopra citate.

14. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore non può in ogni caso essre superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extra contrattuale:
e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aia nel 1955, la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario, la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CVV) sulla responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “2000 franchi oro Germinal per danno alle cose” previsto dall’art. 13 n.2 CCV e di 5000 franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 C.C.

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’Organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità, quando la mancata e inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore o al venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo o previste in catalogo prima della partenza è possibile, e anzi consigliabile, stipulare speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del “pacchetto”, infortuni e bagagli nonché stipulare contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidente e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo Del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 111/95), in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il Fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell’art.21 n.5- d. lgs. N 111/95 Addendum condizioni generali di contratto di vendita di singoli servizi turistici

DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1 n. 3 e n. 6 ; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione noonchè dalle altre pattuizioni specificatamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di “pacchetti turistici” sopra riportate: art. 11; art. 15, art. 17.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o “pacchetto turistico”.
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di “pacchetto turistico” (organizzatore, viaggio, ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore soggiorno ecc.).

PRIVACY
Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

Comunicazione Obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della legge 3/8/1998 n. 269 – La legge punisce con pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero.

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